Norme sul Funzionamento della Società
- TITOLO I -
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA E SCOPI
Art. 1 - E' costituita fra i gondolieri di Venezia una Società "COOPERATIVA DANIELE MANIN FRA GONDOLIERI DI VENEZIA - SOCIETÀ COOPERATIVA".
La sede della Società è nel Comune di Venezia, presso Cannaregio n.4726.
Art. 2 - La Società avrà durata fino al trentuno dicembre duemilacento
(31.12.2100), e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.
Art. 3 - La Cooperativa è retta e disciplinata da principi della mutualità, senza fini di speculazione privata.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi
regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle
leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società
per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.
La Cooperativa si propone di esercitare attività ausiliarie e di servizio a supporto del lavoro dei propri soci gondolieri, approntando mezzi materiali e
servizi utili a rendere attuale, favorire e facilitare l'organizzazione e la qualità del lavoro dei medesimi nonché al fine di tutelarne l'immagine professionale.
Tali scopi potranno essere perseguiti anche promuovendo o partecipando ad
Associazioni, Consorzi e Società, anche Cooperative, che abbiano come finalità istituzionale quella di migliorare le condizioni di lavoro dei gondolieri
anche offrendo agli stessi servizi di vario genere.
La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi
non soci.
In particolare la Cooperativa potrà, in via indicativa e previo l'ottenimento
delle necessarie autorizzazioni ove previste per legge, nonché con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci:
a) organizzare forniture, servizi, approvvigionamenti e manutenzioni di beni
a favore dei propri soci ed a condizioni economicamente vantaggiose, anche
per il tramite di strutture esterne o avvalendosi di accordi e convenzioni con terzi soggetti; fornire servizi generali di segreteria, domiciliazione, traduzioni ed interpretariato; concedere in
uso uffici e locali attrezzati, completi di
tutti i relativi servizi ed utenze;
b) gestire centri di elaborazione dati: prestare servizi di assistenza e consulenza per il disbrigo di pratiche amministrative, in materia previdenziale, assistenziale e fiscale; intrattenere
rapporti presso uffici, enti, istituti di credito,
amministrazioni pubbliche e private in genere; porre in essere ricerche e studi, organizzare manifestazioni, convegni ed iniziative in genere relativi alla
attività dei gondolieri o a problematiche di interesse comune;
e) promuovere ed organizzare il lavoro dei propri soci attraverso il contatto
diretto con i committenti e lo smistamento del medesimo ai propri soci,
sfruttando in tal modo ogni possibile sinergia;
d) organizzare e prestare servizi di trasporto ed onoranze funebri, nella prospettiva di continuità con la tradizione dei gondolieri di Venezia, anche a
mezzo di proprie imbarcazioni;
e) organizzare ed effettuare lavori navali, palificazioni ed attività inerenti,
come pure procedere all'acquisto, alla gestione in proprio e/o alla locazione
di "squeri", cantieri e simili per la costruzione,
riparazione e manutenzione di gondole e di ogni altra imbarcazione o natante. Potrà inoltre provvedere alla creazione di eventuali scuole in seno ai propri cantieri per la formazione di operai
carpentieri, calafati e giovani apprendisti;
f) svolgere ed organizzare attività a carattere culturale a fini divulgativi sulla
gondola e la sua storia, eventualmente allestendo a tal fine un centro di documentazione specializzato;
g) svolgere ogni attività che valga a rendere direttamente più efficace la propria azione di assistenza e di tutela dei gondolieri associati, come pure a favorire la conservazione della gondola e
dell'attività di gondoliere, organizzando a tal fine eventuali servizi speciali ed assimilati, connessi o inerenti
all'attività di trasporto pubblico urbano non di linea nella città di Venezia a
mezzo di natanti.
La Cooperativa potrà infine svolgere qualunque altra attività connessa, sussidiaria, complementare ed affine a quelle sopra elencate, nonché porre in essere tutti gli atti e concludere tutte le
operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie, utili
o strumentali ai fini del conseguimento degli scopi sociali, ivi inclusa la partecipazione a gare ed appalti pubblici e privati.
Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.
La Cooperativa potrà assumere personale dipendente.
Art. 4 - La Società uniformerà la propria azione alle direttive ed alle disposizioni che verranno emanate dalle competenti autorità per tutto quanto riflette i servizi cui attendono i
gondolieri.
- TITOLO V -
BILANCIO
Art. 19 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede
alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla Legge. Il bilancio
deve essere accompagnato da una relazione nella quale devono essere speci-
ficamente indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella ge-
stione sociale in conformità con il carattere cooperativo della Società.
Il bilancio deve essere comunicato dagli Amministratori al Collegio Sindaca-
le, con la relazione ed i documenti giustificativi, almeno 30 (trenta) giorni
prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo. Il bilancio deve
restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli Amministratori e
dei Sindaci, nella sede della società a disposizione dei soci, durante i 15
(quindici) giorni che precedono l'Assemblea e finché sìa approvato.
L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro
120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, qualora particolari
esigenze lo richiedano ai sensi dell'art.2364 e. e, entro 180 giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale.
Art. 20 L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione de-
gli utili annuali destinandoli.
a) a riserva legale in misura non inferiore ai limiti di legge;
b) al fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla
legge n. 59/1992, nella misura del 3% (tre per cento);
e) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura
che verrà stabilita dall'Assemblea, purché nei limiti delle variazioni
dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, calcolati dall'ISTAT, per il periodo corrispondente a
quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti,
d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in
misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento
dei requisiti mutualistici,
e) alle riserve indivisibili di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977
n.904;
f) ad eventuale riserva straordinaria;
g) a fini di previdenza, di mutualità, di cooperazione o di istruzione;
h) ad eventuale ripartizione dei ristorni, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 15, in alternativa a quanto sopra stabilito.
Art. 21 - L'Assemblea generale dei soci, in deroga alle disposizioni
dell'articolo precedente, può deliberare, fatto salvo quanto indicato dalle lettere a) e b) dell'art. 20, che la totalità degli avanzi di gestione venga destinata al fondo di riserva
legale.
- TITOLO VI -
ORGANI DELLA SOCIETÀ
Art. 22 - Sono organi della Società:
a. l'Assemblea;
b. il Consiglio di Amministrazione;..
e. il Presidente;..
d. il Collegio dei Sindaci, se nominato ai sensi di legge
Ai Consiglieri di Amministrazione può essere assegnato, per ogni riunione
alla quale prendono parte, un gettone di presenza il cui ammontare sarà annualmente stabilito dall'Assemblea.
ASSEMBLEA
Art. 23 - Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e
straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata
almeno 24 ore dopo la prima.
L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro
mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio
avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.
Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella
obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di
pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.
L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia
fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è
effettuata dall'organo di controllo.
Art. 24 - Le Assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente. Nell'assenza dell'uno o dell'altro il Presidente sarà eletto
dall'Assemblea.
L'Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio;
b) procede alla nomina delle cariche sociali;
e) determina la misura dei gettoni di presenza da corrispondere, eventualmente, agli Amministratori ed agli emolumenti ai Sindaci se nominati e all'eventuale Revisore dei Conti;
d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
e) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante
socio ai sensi dell'articolo 7;
f) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 15 del
presente statuto;
g) approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie:
h) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua
competenza dalla legge, dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli
Amministratori:
Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i 120 giorni successivi alla
chiusura dell'esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione delle materie da trattare, dal
Collegio dei Sindaci se nominato ai sensi di legge o da almeno un decimo dei soci.
In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.
Qualora particolari esigenze, da constatarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, lo richiedano, il termine per la convocazione dell'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio
d'esercizio potrà essere elevato a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria soltanto quando
si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla
nomina e sui poteri dei liquidatori.
Art. 25 - In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria
è regolarmente costituita quando siano presenti e rappresentati metà più uno
dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o
rappresentati aventi diritto a voto, e può deliberare su tutti gli oggetti posti
all'ordine del giorno con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza
assoluta dei voti dei presenti.
Fanno eccezione le delibere riguardanti l'anticipato scioglimento e la liqui-
dazione della Cooperativa, per i quali oggetti occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favore-
vole dei tre quinti dei presenti e rappresentati aventi diritto al voto.
La seconda convocazione deve aver luogo almeno ventiquattro ore dopo la
prima convocazione.
Art. 26 - Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultano iscritti nel
libro soci da almeno tre mesi.
Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.
Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio non amministratore ma che abbia diritto al voto, mediante lettera indirizzata al Presidente dell'Assemblea e contenente
l'indicazione del socio delegato a rappresentarlo.
Ogni socio non può rappresentare più di un socio. Le lettere di comunicazione della conferita rappresentanza devono essere conservate fra gli atti sociali.
Art. 27 - Le deliberazioni sono, di norma, prese a maggioranza assoluta dei
voti validamente espressi; ordinariamente si procede per alzata di mano.
Le norme previste nel comma precedente non si applicano per la nomina degli Amministratori, che è disciplinata come segue:
a) quando l'Assemblea si sia costituita con presenti o rappresentati almeno i
2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto al voto, la nomina delle cariche dovrà
essere fatta in sede assembleare. Risulteranno eletti coloro i quali avranno
riportato il maggior numero di voti. Preliminarmente l'Assemblea dovrà stabilire il numero dei Consiglieri e il numero delle preferenze, tra i mìnimi ed i
massimi previsti al seguente art. 28); ai fini del conteggio dei voti l'Assemblea nominerà tre scrutatori;
b) quando l'Assemblea si sia costituita con presenti o rappresentati meno dei
2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto al voto, la nomina non potrà aver luogo
in sede assembleare. In questo caso l'Assemblea dovrà stabilire il numero
dei Consiglieri (tra il minimo ed il massimo previsti al successivo art. 28) da
eleggersi e formulare proposta per iscritto contenente il numero specifico di
amministratori da eleggere, le generalità dei soggetti che si sono resi disponìbili ad assumere la carica di amministratore ed il termine entro il quale dovrà essere formalizzata la volontà dei
soci destinatari della proposta; l'assemblea fisserà inoltre la data (successiva dì non più venti giorni dal decorso del termine previsto nella proposta) nella quale riunirsi per far risultare
daapposito verbale assembleare la decisione dei soci sulla base delle comunicazioni per iscritto pervenute; ai fini del conteggio dei voti l'Assemblea nominerà tre scrutatori che scruteranno le
schede pervenute;
Detta proposta dovrà essere comunicata a tutti i soci, e precisamente:
- mediante consegna a mani di copia della stessa ai soci presenti, i quali per
ricevuta dovranno controfimare il verbale assembleare;
- mediante trasmissione ai soci non presenti in assemblea attraverso raccomandata a mani o con ricevuta di ritorno, oppure con altro mezzo di comunicazione che consenta un riscontro della
spedizione e del ricevimento, compresi il fax o la posta elettronica; laddove si opti per tali due ultime forme di
trasmissione, la comunicazione dovrà pervenire ai soci all'indirizzo di fax o posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi alla società e che risultino dal libro
soci.
I soci, i quali intendano esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) alla
società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) ove sia pure apposta la sottoscrizione del socio in forma autografa o in forma digitale, entro il
termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di astensione.
Ogni socio potrà esprimere un numero di preferenze tra il minimo ed il massimo previsti al successivo art. 28); risulteranno eletti coloro i quali avranno riportato il maggior numero di
voti
Tutta la documentazione relativa alla consultazione per iscritto dei soci dovrà essere conservata agli atti della società.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 28 - L'Assemblea ordinaria in sede di elezione determina preliminarmente il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio successivo.
II Consiglio di Amministrazione si compone di un numero dispari di membri variabile da un minimo di undici ad un massimo di quindici, eletti tra i soci o mandatari di persone giuridiche socie; le
preferenze sono assegnate ad un massimo di tre, quattro o cinque nominativi, in funzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente di undici, tredici o
quindici.
Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e non possono permanere
in carica per più di tre mandati consecutivi.
Essi sono dispensati dal prestare cauzione.
I soci o i mandatari di persone giuridiche socie possono proporre la loro candidatura mediante apposita comunicazione scritta, che deve pervenire alla Società entro il giorno 31 marzo dell'anno
in cui viene approvato il bilancio dell'esercizio di scadenza del mandato. Della scadenza del mandato triennale e della necessità di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione viene data
comunicazione, a cura della Società, entro il 15 marzo dell'anno di interesse, mediante apposito avviso da affiggersi in ogni traghetto. Gli amministratori devono essere scelti tra coloro che
hanno proposto nei termini predetti la propria candidatura. L'elenco dei candidati eleggibili è comunicato ai soci contestualmente alla convocazione dell'assemblea ordinaria di approvazione del
bilancio.
Nelle deliberazioni che interessano particolarmente l'uno o l'altro dei traghetti, il Consiglio può richiedere l'intervento, con voto consultivo, dei traghetti interessati che già non abbiano in
seno al Consiglio stesso uno dei
propri appartenenti.
Art. 29 - Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Presidente
ed il Vice Presidente.
II Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.
Pertanto spetta, fra l'altro, al Consiglio di Amministrazione:
a) convocare l'Assemblea ed eseguirne le deliberazioni;
b) compilare i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
e) redigere i regolamenti interni della cooperativa nonché la eventuali modifiche agli stessi.
d) deliberare sugli atti e contratti relativi all'esercizio dell'attività sociale ed
in particolare acquistare ed alienare immobili, costituire, annotare, cancellare
ipoteche e formalità ipotecarie;
e) deliberare circa l'eventuale assunzione e licenziamento di personale e la determinazione delle relative mansioni e retribuzioni;
f) deliberare sulla ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
g) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui
criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere
per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies ce. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni
delle
determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
h) proporre all'assemblea l'ammontare del sovrapprezzo eventuale delle azioni o quote;
i) provvedere a quant'altro gli sia espressamente demandato dalla legge e dal presente Statuto o gli sia sottoposto dal Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le
modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, ce nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed
esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il
ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.
Art. 30 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che questi ne reputi l'opportunità o quando ne faccia domanda almeno la metà dei Consiglieri o il Collegio
Sindacale, se nominato.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e le votazioni sono di regola palesi.
A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, mentre nelle votazioni segrete la parità dei voti comporta la reiezione della proposta.
Le deliberazioni devono essere prese comunque con le modalità e formalità previste dalla legge.
Art. 31 - Nel caso si rendessero vacanti, durante l'esercizio sociale, per qualsiasi causa, uno o più posti di Consigliere, si provvede a norma di legge a sostituire i mancanti fino alla prossima
Assemblea dei soci.
L'amministratore dimissionario rimarrà comunque in carica fino alla nomina del suo sostituto, che risulterà essere il primo dei non eletti nella precedente votazione.
I posti che si rendono vacanti durante l'esercizio non possono però superare
la maggioranza dei Consiglieri che sono stati eletti dall'Assemblea, altrimenti sarà necessario convocare un'apposita Assemblea dei soci.
Art. 32 - Alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati ad intervenire, senza voto, degli esperti chiamati dal Presidente.
PRESIDENTE
Art. 33 -11 Presidente rappresenta a tutti gli effetti la Società ed ha la firma sociale.
In caso di legittimo impedimento l'esercizio dei suoi poteri spetta al Vice
Presidente.
Spetta al Presidente:
a) convocare il Consiglio in via ordinaria e straordinaria;
b) riferire all'Assemblea sull'attività sociale e su ogni argomento sottoposto all'esame ed all'approvazione di essa:
e) provvedere al regolare svolgimento dell'attività sociale ed al normale funzionamento dei vari servizi.
ORGANO DI CONTROLLO
Art. 34 - Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543,
comma I, ce, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.
Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro isti-
tuito presso il Ministero della Giustizia.
L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.
I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
II collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto,
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto
funzionamento.
A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche
con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in
merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.
Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i
quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, ce.
L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.
I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del
requisito della prevalenza mutualistica.
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti, le deliberazioni del collegio
devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
11 sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.
II collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.
Il collegio sindacale può esercitare anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ., se affidatogli dall'assemblea.
Art. 35 - Il controllo contabile, qualora non sia affidato al Collegio Sindacale, è esercitato da un revisore contabile oppure da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e
seguenti e. e.
- TITOLO VII -
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art. 36 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione
di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Venezia, il quale
dovrà provvedere alla nomina entro 90 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta,
dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.
La sede dell'arbitrato sarà presso la Camera di Commercio.
L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in
via rituale secondo diritto.
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.
L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti
disponibili relativi al rapporto sociale.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5
- TITOLO VIII-
SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE
Art. 37 - La Società si intenderà sciolta di diritto nei casi previsti dalla legge.
L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Società deve nominare tre liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.
In caso di scioglimento della Società, il patrimonio residuo, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici
di promozione e sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.
- TITOLO IX -
DISPOSIZIONI GENERALI - REQUISITI DI MUTUALITÀ
Art. 38 - Le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 ce. sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.
Art. 39 - Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge sulle società cooperative e le società per azioni in quanto richiamabili.